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Ente Edile Formazione e Sicurezza

Catanzaro - Crotone - Vibo Valentia

P.I. 01958950790 - C.F 97001930797

SEDE DI CATANZARO

Via Bari 27, 88050 Caraffa di Catanzaro (CZ), Italy   |  tel. +39 0961 954041

email: entedile@entedileczkrvv.com

pec: entedileczkrvv@pec.it

SEDE DI CROTONE
Via Giovanni Paolo II 260, 88900 Crotone (KR), Italy   |  tel. +39 0962.616747

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SORVEGLIANZA SANITARIA

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CONVENZIONE PER LA CREAZIONE DI UN ELENCO DI MEDICI COMPETENTI DI FIDUCIA DA PROPORRE ALLE AZIENDE ISCRITTE ALLA CASSA EDILE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, EX D. LGS. N. 81/2008

Ai sensi per gli effetti dell’art.2 del contratto collettivo nazionale edilizia integrativo interprovinciale del 24 settembre 2021

L'Ente Edile Formazione e Sicurezza delle Province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, ha istituito un’Albo DI MEDICI COMPETENTI DI FIDUCIA DA PROPORRE ALLE AZIENDE ISCRITTE ALLA CASSA EDILE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, EX D. LGS. N. 81/2008

 

Ciascun medico competente, dovrà necessariamente sottoscrivere una convenzione con l'Ente Edile, per l’iscrizione all’Albo dei medici competenti di fiducia, affinché si possano realizzare le visite mediche e le relative analisi cliniche al prezzo previsto in convenzione.

Pervenuta la convenzione correttamente compilata dal Medico Competente, l'Ente Edile provvederà, dopo la verifica del rispetto dei requisiti, ad inserire il Medico Competente nell'Albo.

​La convenzione, unitamente alla scheda di adesione, che si riportano in allegato, andranno inviate a mezzo PEC al seguente indirizzo di posta elettronica entedileczkrvv@pec.it

    INFORMATIVA PER LE IMPRESE EDILI

    Ciascuna impresa iscritta in Cassa Edile, potrà invitare il proprio medico competente o altri professionisti idonei a sottoscrivere detta Convenzione.

    Ciascuna impresa iscritta in Cassa Edile avrà rimborsati, come incentivo di cui all’art. 2 del CCNL integrativo citato, quali massimali, gli importi previsti in Convenzione.

     

    Detto incentivo verrà riconosciuto, secondo le modalità tecnico-operative previste dal sistema gestionale della Cassa Edile e nel rispetto dei seguenti REQUISITI:          

    • Visita posta in essere da parte di Medico competente iscritto presso lo specifico Albo tenuto dall'Ente Edile di Formazione e Sicurezza
    • Correntezza contributiva ed assenza di irregolarità in BNI dell'impresa
    • Operai dipendenti iscritti
    • Conoscenza del sistema della bilateralità a seguito di sottoscrizione del verbale informativo

    DOMANDA

    Da presentare, a pena di decadenza, entro 60 gg dallo svolgimento della visita secondo il modello allegato

     

    DOCUMENTI

    • Istanza di incentivo
    • Fattura del Medico
    • Fattura del laboratorio Analisi (eventuale)
    • Copia Bonifico di pagamento
    • Verbale informativo

    Scarica la domanda in in allegato, da inviare, opportunamente compilata, alla email

    office@cassaedile-czkrvv.it

    Quali sono i rischi che richiedono la sorveglianza sanitaria?

     

    Quando si parla di rischi per salute dei lavoratori non si fa riferimento solamente alle possibili patologie che potrebbero contrarre nell’esercizio delle proprie mansioni.

    Senza dubbio l’esposizione ad agenti cancerogeni, così come ad agenti chimici (da cui deriva il rischio chimico), rappresenta una delle maggiori problematiche da prendere in considerazione nella valutazione dei rischi nelle imprese.

    La sorveglianza sanitaria diventa necessaria anche nei seguenti casi:

    • MMC: la movimentazione manuale di carichi pesanti – spostamento o sollevamento,
    • VDT: lavoratori videoterminalisti, ossia coloro che trascorrono più di 20 ore a settimana davanti a un monitor,
    • lavoratori sottoposti a forti rumori o vibrazioni meccaniche,
    • presenza di rischi dati da agenti fisici, amianto o piombo,
    • rischio radiazioni,
    • rischio da campo elettromagnetico,
    • lavoro in alta quota o su impianti ad alta tensione,
    • rischi derivati da agenti biologici,

    ma anche nei casi di:

    • lavoro notturno,
    • lavoratori disabili,
    • lavoratrici in gravidanza,

    Tuttavia, nella gestione dei dipendenti va effettuato un monitoraggio su tutte le variabili che potrebbero arrecare danno alla salute dei lavoratori, tra cui le condizioni di igiene all’interno dell’ambiente aziendale.

    Fra i fattori di rischio non correlati all’ambiente di lavoro, invece, è da tenere in considerazione lo stress lavoro-correlato, che può presentarsi nel momento in cui il lavoratore non ritiene di essere in grado di rispondere correttamente alle richieste a lui avanzate. In questo caso, le condizioni psicologiche, fisiche o sociali sono comunque compromesse; quindi, devono essere valutate e gestite al pari di tutti gli altri rischi.

    Quando è prevista la sorveglianza sanitaria nelle strutture aziendali, è obbligatoria la presenza del medico competente alla riunione periodica sulla sicurezza convocata dal datore di lavoro (almeno una volta l’anno), in accordo con il responsabile del servizio di prevenzione del rischio.

    I compiti del medico competente, in questa circostanza, sono quelli di contribuire, collaborando con gli altri partecipanti alla riunione (in genere sono il datore di lavoro, il RLS, il RSPP, l’ASPP), a fare il punto della situazione sulle misure messe in atto per la prevenzione in azienda.